Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

Art. 54 -Requisiti delle società professionali

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 53.

Art. 55 - Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.

2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l’utilizzazione delle somme di cui all’art. 18, comma 2-bis, della Legge.

Art. 56 - Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventua le ritardo.

4. Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione

articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

CAPO II Concorso di idee

Art. 57 -Modalità di espletamento

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’art. 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP, e all’art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in EURO di 130.000 DSP.

2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l’idea ritenuta migliore.

6. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 58 - Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

i) data di pubblicazione.

CAPO III Concorsi di progettazione

Art. 59 - Modalità di espletamento

1. L’espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’art. 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in EURO di 200.000 DSP, e all’art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in EURO di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a 90 giorni.

2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60% dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70% è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 60 - Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’art. 58, contiene l’indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 6;

c) descrizione del progetto;

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipa zione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determi nato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’art. 15, comma 5.

Art. 61 - Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allega to C.

CAPO IV Affìdamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP

Art. 62 - Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all’art. 50 di importo inferiore a 40.000 EURO sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.

2. I servizi di cui all’art. 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 EURO e il controvalore in EURO di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 EURO e il controvalore in EURO di 130.000 DSP.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso del- le spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.

4. Alla suddetta quota si applicano altresì l’eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

 

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